Comunità Energetiche Rinnovabili, con la pubblicazione del decreto via libera alla democratizzazione dell’energia
Il Ministero pubblica il decreto attuativo per la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili, strumento fondamentale per l’indipendenza e la democratizzazione energetica
In ultima analisi, quindi, con le Cer si può finalmente attuare in modo significativo la transizione energetica, dal basso e capillarmente.
Questo anche grazie alla pubblicazione, il 24 gennaio 2024, del decreto che favorisce la crescita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e dell’autoconsumo.
Le Comunità energetiche e rinnovabili
In una Cer l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
L’obiettivo principale di una Cer è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
È poi necessario costituire legalmente la Cer, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la Cer di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.
Ogni Cer è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L’adesione di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della Cer, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse Comunità.
Tutti i partecipanti alla Cer – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della Cer) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia)
- autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso
- consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una Cer come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle Cer qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide…
Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (Pod) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
- avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria
- verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e Cap
Per tutte le Cer sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- una tariffa incentivante sull’energia prodotta da Fer e autoconsumata virtualmente dai membri della Cer. Tale tariffa è riconosciuta dal Gse – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto Fer. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica
- un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al Gse l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole Cer i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del Pnrr.
Per tutte le altre domande più tecniche inerenti incentivazioni e capacità tecniche è possibile consultare il documento del Ministero.