PNRR: DL approvato con le misure per l’ambiente e la sicurezza e salute sul lavoro

Ecco un estratto dal decreto legge PNRR appena approvato, che riporta nello specifico punti focali sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulle misure per l’ambiente, in particolare sull’impego di idrogeno verde

Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, all’articolo 20 viene previsto che l’INAIL può promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:

– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Produzione e consumo di idrogeno

Per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno, con l’articolo 23 si dispone:

– il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’art. 3, c. 11, D.lgs. n. 79/1999. I casi e le condizioni tecniche di dettaglio saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica;

– l’idrogeno prodotto secondo quanto previsto nel punto precedente non rientra tra i prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995 e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Monitoraggio eco e sisma bonus

Al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi agevolati con l’eco e il sisma bonus, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, si prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati (articolo 24).

L’ENEA elaborerà le informazioni pervenute e trasmetterà una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

 

L’ Elettrificazione dei porti

Ai fini della realizzazione della Riforma 1.3, della Missione M3C2-4, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, sono considerati di pubblica utilità (articolo 33).

La costruzione e l’esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla regione competente.

Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico – economica, inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della Regione.

 

PNRR: DL approvato con le misure per l’ambiente e la sicurezza e salute sul lavoro
Condividi su:
Tagged on: